Art. 60 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 215/1986
E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 51-60, l. 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui non estenderebbero alle emittenti private un supposto, ma inesistente, regime di deroga al diritto d'autore a favore della trasmittente di stato (la quale è invece tenuta, a norma dell'art. 59 della detta legge, ad ottenere, per l'irradiazione di opere incise su disco o altro supporto, il consenso dell'autore), in riferimento all'art. 3 cost.. Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 24 luglio 1986