Madre intenzionale: la Consulta apre al riconoscimento
Con la sentenza n. 68/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 40/2004 che impedisce alla madre intenzionale di essere riconosciuta come genitore del minore nato in Italia da procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero in un Paese in cui tale tecnica è lecita.
La norma in parola è risultata in contrasto con i principi costituzionali nella parte in cui nega la possibilità di attribuire lo status filiale alla donna che, pur non essendo madre biologica, ha partecipato pienamente al progetto procreativo assumendosi fin dall’origine obblighi e responsabilità genitoriali.
La pronuncia legittima la trascrizione dell’atto di nascita del minore anche con riferimento alla madre intenzionale, qualora il ricorso alla PMA sia avvenuto nel rispetto della legge dello Stato estero. Resta fermo che la decisione non incide sulle condizioni previste dalla normativa italiana per l’accesso alla PMA, che rimane preclusa a coppie formate da persone dello stesso sesso.
La Corte ha posto al centro della propria argomentazione l’assunzione volontaria della responsabilità genitoriale e l’interesse superiore del minore a godere, fin dalla nascita, di una relazione giuridicamente riconosciuta con entrambe le figure genitoriali. Pertanto, Non può ritenersi adeguata – in tale contesto – la soluzione alternativa dell’adozione in casi particolari la quale si configura come un procedimento eventuale, subordinato all’iniziativa dell’adulto, soggetto a tempi incerti, valutazioni discrezionali e oneri non trascurabili. Ne deriva l’impossibilità di garantire con tale strumento la certezza dello status del minore e l’effettività dei diritti costituzionali in gioco.
La Corte ha inoltre escluso che sussista un controinteresse idoneo a giustificare la compressione del diritto del nato alla piena genitorialità. In particolare, ha chiarito che il caso esaminato è radicalmente distinto da quello della maternità surrogata, che continua a essere vietata e penalmente sanzionata in Italia in quanto lesiva dell’ordine pubblico e della dignità della donna. La situazione oggetto di giudizio, al contrario, attiene a un legame fondato sul consenso consapevole e responsabile, privo di profili sanzionabili e conforme al principio di solidarietà genitoriale.
La decisione si configura come una risposta alla persistente inerzia legislativa che, nonostante i mutamenti sociali e i ripetuti richiami giurisprudenziali, ha mancato di intervenire per garantire una disciplina coerente con i diritti fondamentali dell’infanzia. In tale contesto, la Corte ha esercitato una funzione supplente, necessaria a preservare i valori tutelati dagli articoli 2, 3, 30 e 117 della Costituzione, in connessione con le norme convenzionali a tutela dei minori.
Con una seconda pronuncia, la sentenza n. 69/2025, i Giudici della Legge hanno invece ritenuto conforme a Costituzione la scelta legislativa di escludere le persone singole dall’accesso alla procreazione medicalmente assistita. Tale limitazione è stata considerata espressione legittima della discrezionalità del legislatore in un ambito delicato e sensibile, quale quello delle tecniche riproduttive. La Corte ha tuttavia sottolineato che nulla osta, sul piano costituzionale, a una futura estensione dell’accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente previsti dalla legge.
Le due decisioni delineano un quadro nel quale l’interesse del minore assume centralità e prevalenza, imponendo al legislatore un intervento conforme alla realtà sociale e ai principi costituzionali. Il riconoscimento giuridico del legame affettivo e responsabile con entrambi i genitori è, in ultima analisi, condizione essenziale per garantire la piena protezione dell’identità e della dignità del minore nell’ordinamento democratico.