Art. 3 – Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [24 3, 34, 36, 40] e sociale [30 2, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [48, 49], economica [39, 45-47] e sociale [31, 34] del Paese.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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