Art. 30 – Costituzione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [147, 148, 261, 279 c.c..
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [330, 343, 400 ss., 433 ss. c.c.].
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [250 ss., 536, 573, 577, 578, 580 c.c.].
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [269 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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