Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1778 del 18 maggio 1976

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1778 del 18 maggio 1976

Testo massima n. 1

Gli elementi integrativi della retribuzione, per essere computabili nell’indennità di anzianità e in quella sostitutiva del preavviso, debbono rappresentare per il datore di lavoro una controprestazione obbligatoria, che costituisca il corrispettivo, determinato o determinabile nel suo ammontare, di una prestazione di lavoro ed avere carattere continuativo; pertanto il compenso per il lavoro domenicale non costituisce ai fini predetti, elemento integrante della retribuzione quando — come di frequente avviene — tale prestazione lavorativa sia soltanto eventuale, occasionale ed episodica; quando, invece, nell’ambito del rapporto di lavoro — ed, in ispecie, in quello intercorrente tra l’editore di un quotidiano e un giornalista, che è caratterizzato da speciali esigenze di conti¬nuità del servizio — siasi pattuita tra le parti, sia pure tacitamente, l’abituale prestazione del lavoro domenicale quale parte integrante della normale attività costitutiva dell’obbligazione di lavoro, il compenso per tale specifica prestazione — sia stato esso convenuto o meno a forfait — deve essere, anche esso, compreso nel calcolo delle suddette indennità ai sensi dell’art. 2121 c.c.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze