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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1063 del 19 gennaio 2005

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1063 del 19 gennaio 2005

Testo massima n. 1

Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto [ a norma e per l’effetto di cui all’art. 480, comma terzo, c.p.c. ] notificato unitamente alla sentenza o al provvedimento di liquidazione dei compensi all’avvocato non può essere ricondotto l’effetto di cui all’art. 330, comma primo, c.p.c., che consegue, invece, unicamente all’elezione di domicilio contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l’elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all’introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell’ambito del quale soltanto può e deve operare l’impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all’esecuzione forzata.

Testo massima n. 2

In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali è configurabile il diritto del professionista, oltre che agli interessi legali, anche alla rivalutazione monetaria, soltanto ove vengano allegati e dimostrati elementi di fatto dai quali si possa desumere un orientamento all’impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione di interessi al tasso legale. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato status professionale o sociale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le relative propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l’impiego del denaro dovutogli ove tempestivamente riscosso; nè è sostenibile l’equiparazione del credito del professionista a quello dell’imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell’investimento delle somme percette nelle materie prime e nei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività produttiva, e neppure a quello dei modesti consumatori, l’intero reddito dei quali è utilizzato per sopperire alle esigenze del quotidiano.

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