Cass. civ. n. 2261 del 9 aprile 1984

Testo massima n. 1


L'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli dovuto in seguito a pronunzia di separazione (o di divorzio), va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e pertanto, rispetto alla misura originariamente fissata, è suscettibile d'adeguamento, anche riguardo al fenomeno svalutativo della moneta, nei limiti quantitativi eventualmente fissati con la domanda, con la conseguenza che legittimamente i giudici del rinvio, chiamati a riesaminare la situazione economica dei coniugi, possono adeguare la misura dell'assegno, prendendo in considerazione nuovi eventi verificatisi successivamente alla sentenza di appello cassata.

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