Cass. civ. n. 2128 del 3 marzo 1994

Testo massima n. 1


Nel procedimento per la separazione personale dei coniugi la richiesta di alimenti costituisce un «minus» necessariamente ricompreso in quella di mantenimento e pertanto il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento non comporta vizio di extrapetizione, così come la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in secondo grado non comporta violazione del divieto di domande nuove in appello.

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