Cass. pen. n. 2445 del 1 ottobre 1993

Testo massima n. 1


L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, primo comma, c.p.p., può essere adottata successivamente al rinvio dell'udienza, purché prima del decorso del termine massimo di custodia.

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