Cass. civ. n. 5701 del 10 giugno 1999

Testo massima n. 1


La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito, salvo che l'evento dannoso non sia immediata conseguenza dell'illecito.

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