Cass. civ. n. 10827 del 11 maggio 2007
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo la disciplina, applicabile ratione temporis della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della suddetta legge che, surrogandosi al danneggiato in virtù del successivo articolo 29, agisce per il recupero dell'indennità a questo corrisposta, poichè subentra nella posizione sostanziale di costui, si avvale dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dall'articolo 22 della legge medesima senza essere obbligato a rinnovarle.
Testo massima n. 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si prescrive in dieci anni, secondo il disposto dell'articolo 2946 c.c., l'azione di regresso che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, (applicabile <em>ratione temporis</em>) l'impresa designata esercita nei con fronti del danneggiante in virtù dell'articolo 29 della medesima legge per il recupero dell'indennità corrisposta al danneggiato. Infatti, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale <em>ex lege</em> dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione.