Cass. civ. n. 2119 del 13 luglio 1974
Testo massima n. 1
Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.