Avvocato.it

Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia

Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all’eredità [ 467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683 c.c. ] deve farsi [ 374 n. 3 c.c. ] con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [ 456 c.c. ], e inserita nel registro delle successioni [ 52, 53, 133 disp.att. ].

La rinunzia fatta gratuitamente [ 461, 478 c.c. ] a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [ 477, 478, 527, 674 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 4162/2015

La rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l’accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall’art. 1414, terzo comma, cod. civ.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12685/2014

Per la valida rinunzia a far valere il testamento, occorre l’accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3346/2014

L’inserzione dell’atto di rinuncia all’eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l’erede per il pagamento dei debiti del “de cuius”, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all’eredità, ha l’onere di provare, anche solo mediante l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell’atto “de quo” nel registro delle successioni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4274/2013

Ai sensi dell’art. 519 c.c., la rinunzia all’eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350, n. 13, c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9513/2002

La rinuncia del chiamato all’eredità alle disposizioni testamentarie non gli impedisce di chiedere l’esecuzione della successione legittima, che — venuta meno per qualsiasi ragione la successione testamentaria — diviene operante. Nella specie, convenuta la divisione dei beni devoluti per successione legittima dai chiamati all’eredità, che contestualmente dichiaravano di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di appello che dichiaravano aperta la successione legittima, avendo ritenuto valida la rinuncia compiuta, nonostante la successiva scoperta del testamento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10775/1996

Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia alla eredità non è applicabile per la rinuncia alla azione di riduzione del legittimario pretermesso, che acquista la qualità di legittimato alla eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di riduzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7076/1995

L’onere imposto dall’art. 485 c.c. al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze