Art. 519 – Codice civile – Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all'eredità [467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683 c.c.] deve farsi [374 n. 3 c.c.] con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni [52, 53, 133 disp.att.].

La rinunzia fatta gratuitamente [461, 478 c.c.] a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [477, 478, 527, 674 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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