Art. 520 – Codice civile – Rinunzia condizionata, a termine o parziale
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.] o a termine [1184 c.c.] o solo per parte [475 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4686/1988
La riserva di gradimento disciplinata dall'art. 1520 c.c. può essere esercitata dal compratore con riguardo ad eventuali vizi della merce, purché non conosciuti né facilmente riconoscibili.
Cass. civ. n. 3979/1976
Nell'ipotesi di vendita con riserva di gradimento, la successiva comunicazione del gradimento, da parte del compratore, determina, oltre al perfezionamento del contratto, l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta che siano a prima vista riconoscibili.
Cass. civ. n. 2119/1974
Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.
Cass. civ. n. 353/1970
Nella vendita con riserva di gradimento, che costituisce una forma di opzione, si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore. Il contratto si perfeziona ex nunc, con l'accettazione da parte del compratore, espressa con la dichiarazione di gradimento comunicata all'altra parte.
Cass. civ. n. 3858/1969
La vendita con riserva di gradimento, prevista dall'art. 1520 c.c., è un contratto in fase di formazione, il cui perfezionamento si verifica soltanto con la dichiarazione di gradimento, espressa o presunta, del compratore; il contratto sottoposto a condizione, anche se sospensiva, invece, è perfetto fin dall'origine, salva la sospensione dei suoi effetti all'avveramento della condizione.