Art. 520 – Codice civile – Rinunzia condizionata, a termine o parziale

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.] o a termine [1184 c.c.] o solo per parte [475 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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