Cass. civ. n. 3899 del 12 giugno 1986
Testo massima n. 1
La prova ematologica — anche se idonea, a causa dei progressi scientifici, a fornire validi el¬menti di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità — è pur sempre soggetta alla regola dell'apprezzamento della sua necessità da parte del giudice del merito rispetto alle altre fonti probatorie eventualmente già acquisite e, pertanto, correttamente il giudice non ammette quando vi siano altre prove ritenute sufficienti a giustificare la decisione adottata.