Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38240 del 15 novembre 2002

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38240 del 15 novembre 2002

Testo massima n. 1

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento [ nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza ], il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze