Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3407 del 18 marzo 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3407 del 18 marzo 1994

Testo massima n. 1

In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, quali attualmente previsti dall’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazione in L. 5 luglio 1991, n. 197, la competenza a conoscere del fatto originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell’entrata in vigore di detta normativa speciale spetta al tribunale e non al pretore, in applicazione [ mancando norma transitoria ], del principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale. [ Nella fattispecie, relativa a risoluzione di conflitto, la Corte ha anche rilevato che non poteva farsi riferimento, in contrario, al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale giacché l’esercizio dell’azione penale risultava posteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria ].

Testo massima n. 1

Nel caso in cui una sentenza penale produca effetti giuridici rilevanti in altri settori dell’ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive attive facenti capo all’imputato, questi ha interesse ad impugnarla qualora dalla riforma o dall’annullamento della stessa possa derivare, in modo diretto e concreto, l’eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole. Il problema dell’interesse ad impugnare non si atteggia diversamente per quel che riguarda i provvedimenti con i quali vengono disposte misure cautelari, per i quali può configurarsi un interesse all’impugnazione anche nel caso in cui l’interessato sia stato posto successivamente in libertà. In particolare, ai fini della riparazione per la custodia cautelare subita, prevista dall’art. 314 c.p.p., sussiste l’interesse di chi sia stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare, ma sia stato poi rimesso in libertà per causa diversa dall’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad ottenere una decisione sulla impugnazione proposta con riferimento a detto provvedimento, mentre, d’altro canto, analogo interesse è ravvisabile nel caso in cui l’interessato appartenga alla categoria dei pubblici dipendenti, attesi gli effetti che i provvedimenti di custodia cautelare hanno in materia di sospensione cautelare dal servizio. [ Con riferimento ai pubblici dipendenti la Cassazione ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa abbia evidenziato che il venir meno della misura cautelare non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, bensì per mancanza di esigenze cautelari, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di sospensione, pur vincolando l’amministrazione a valutare la nuova situazione verificatasi ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze