Art. 6 – Codice di procedura penale – Competenza del tribunale
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21851/2025
In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 9015/2023
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 15899/2021
Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di colui che si introduca, mediante uso di "password" modificate e contro la volontà del titolare, nel c.d. "cassetto fiscale" altrui, spazio virtuale del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate di pertinenza esclusiva del contribuente, riconducibile alla nozione di domicilio informatico. (In motivazione, la Corte ha precisato che non rileva la pregressa autorizzazione all'accesso rilasciata dal titolare per vincolo familiare o affettivo e poi revocata mediante comportamenti concludenti). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2018).
Cass. civ. n. 24576/2021
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., sono "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante nel caso di accesso abusivo al sito del fondatore di un movimento politico di livello nazionale utilizzato per la divulgazione delle idee di detto movimento).
Cass. civ. n. 8896/2021
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/06/2018).
Cass. civ. n. 30143/2021
In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2021).
Cass. civ. n. 37876/2021
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell'ufficio per fronteggiare l'emergenza pandemica. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020).
Cass. civ. n. 46179/2021
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).
Cass. civ. n. 43117/2021
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. civ. n. 22065/2021
In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/06/2019).
Cass. civ. n. 23075/2021
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).
Cass. civ. n. 23766/2021
Nel caso in cui un reato autonomamente contestato sia erroneamente ritenuto assorbito in una circostanza aggravante di altro reato contestato (nella specie il delitto di minaccia in quello di danneggiamento commesso con minaccia), in difetto di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato sulla non punibilità per il reato ritenuto assorbito, con la conseguenza che il proscioglimento dal reato "complesso", impedisce la automatica sussistenza del reato assorbito, in applicazione del principio del divieto di "reformatio in peius". (In motivazione la Corte precisato che, diversamente, nell'ipotesi di assorbimento conseguente ad una progressione criminosa, che presuppone comunque l'accertamento del reato meno grave della "progressione criminosa", anche in difetto di impugnazione non si verifica la formazione del giudicato sulla non punibilità del reato assorbito). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/09/2018).
Cass. civ. n. 28705/2021
Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/09/2020).
Cass. civ. n. 28048/2021
Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019).
Cass. civ. n. 31507/2021
Non sussiste violazione del "ne bis in idem" convenzionale nel caso di applicazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio e vengano salvaguardate le garanzie procedurali dirette ad assicurare la pienezza del contraddittorio. (Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 30167/2021
In tema di misure di prevenzione, opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idem" ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, sicchè il provvedimento emesso successivamente non può essere eseguito, in quando il diritto di azione si è consumato con l'emissione di quello precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2020).
Cass. civ. n. 10358/2020
In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 29362/2020
L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/11/2019).
Cass. civ. n. 2568/2020
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).
Cass. civ. n. 35010/2020
In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 31849/2020
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 5433/2020
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 11986/2020
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/03/2017).
Cass. civ. n. 7417/2020
In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/03/2019).
Cass. civ. n. 10167/2020
In tema di sentenza appellata sia dall'imputato che dal pubblico ministero, l'imputato ha diritto ad un duplice decreto di citazione per il giudizio di appello, oppure ad un unico decreto di citazione che lo renda edotto anche dell'impugnazione proposta contro di lui, la cui mancanza determina la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie l'appello del pubblico ministero. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2019).
Cass. civ. n. 27931/2020
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2019).
Cass. civ. n. 30185/2020
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 27132 del 13 agosto 2020
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).
Cass. civ. n. 28834/2020
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/09/2019).
Cass. civ. n. 32477/2020
E' affetta da nullità insanabile la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 37590/2020
In caso di nomina di un difensore d'ufficio e di successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato. (Vedi Sez. 1, n. 4295 del 27/07/1995, Rv. 202451-01; Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Rv. 200604-01) (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/02/2009).
Cass. civ. n. 12784/2020
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione della tardività del deposito della memoria difensiva, con conseguente impossibilità di tener conto delle deduzioni in essa contenute). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 19/09/2019).