Cass. pen. n. 16307 del 26 aprile 2011
Testo massima n. 1
La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p.