Art. 9 – Codice di procedura penale – Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22067/2025
La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 22027/2025
In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.
Cass. civ. n. 33855/2024
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 14882/2024
La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso.
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 20734/2021
Nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 21/11/2020).
Cass. civ. n. 7042/2021
È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE L'AQUILA, 24/06/2019).
Cass. civ. n. 10764/2021
E' manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2019).
Cass. civ. n. 18154/2021
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, tale sanzione, non è appellabile, sicché non sono configurabili nè la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2020).
Cass. civ. n. 23075/2021
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).
Cass. civ. n. 28705/2021
Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/09/2020).
Cass. civ. n. 28048/2021
Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019).
Cass. civ. n. 31507/2021
Non sussiste violazione del "ne bis in idem" convenzionale nel caso di applicazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio e vengano salvaguardate le garanzie procedurali dirette ad assicurare la pienezza del contraddittorio. (Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 30167/2021
In tema di misure di prevenzione, opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idem" ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, sicchè il provvedimento emesso successivamente non può essere eseguito, in quando il diritto di azione si è consumato con l'emissione di quello precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2020).
Cass. civ. n. 34993/2020
È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/01/2019).
Cass. civ. n. 19214/2020
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, se l'impugnazione sia funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 11/04/2019).
Cass. civ. n. 34955/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere, avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, al fine del riconoscimento della causa estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, più favorevole per l'imputato in caso di costituzione di parte civile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 13808/2020
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalità della pena irrogata). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 17/05/2018).
Cass. civ. n. 12824/2020
L'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale. (In motivazione la Corte ha precisato che anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2019).
Cass. civ. n. 19069/2020
In tema di giudizio d'appello, è illegittima, poiché in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la decisione con cui il giudice, in riforma della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, impugnata soltanto dalla parte pubblica, condanni il predetto al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale di cui questa abbia fatto richiesta solo in appello. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 15/04/2019).
Cass. civ. n. 11730/2020
In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva ritenuto non configurabile l'aggravante dei futili motivi, già ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e rideterminato "in melius" la pena complessiva, non concedendo, però, le attenuanti generiche applicate fin dal primo grado). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2019).
Cass. civ. n. 11738/2020
Il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 12/09/2017).
Cass. civ. n. 6739/2020
La parziale riforma, su appello dell'imputato, della sentenza di primo grado, con esclusione della punibilità in relazione ad un apprezzabile periodo temporale del reato permanente in imputazione, comporta la motivata rideterminazione, in forza del divieto della "reformatio in peius", della misura della pena in rapporto all'offensività della condotta. (Fattispecie in tema di invasione arbitraria di terreni). (Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LATINA, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 8610/2020
Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione.(Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registrazioni ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante queste risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fossero astrattamente idonee a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/01/2019).
Cass. civ. n. 12789/2020
È illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Cass. civ. n. 15130/2020
Nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti). (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 18/10/2019).
Cass. civ. n. 19366/2020
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante della provocazione per le minacce ricevute dalla vittima, elemento già valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e applicato per queste ultime una minore diminuzione "interna" per le relazioni e sovrapposizioni degli indici fattuali delle circostanze in concorso, rideterminando comunque "in melius" la pena complessiva). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 02/04/2019).
Cass. civ. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. civ. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 19367/2020
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, come interpretato della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui, nel rinviare alle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non prevede che il giudizio di appello relativo ad un processo svoltosi in primo grado con rito abbreviato possa essere celebrato in pubblica udienza quando ne facciano richiesta tutti gli imputati, in quanto le particolari forme semplificate del giudizio abbreviato, con componente premiale in caso di condanna, giustificano la compressione del principio di pubblicità nel giudizio di impugnazione, ove sia riconosciuta la possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 12061/2020
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto. (Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 18874/2020
In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati. (Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 20/01/2020).
Cass. civ. n. 669/2020
In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).
Cass. civ. n. 28216/2019
In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto, di cui all'art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., deve contenere, ai fini della sua ammissibilità, le indicazioni relative all'addebito per cui si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare il detenuto e del legame di quest'ultimo con il tema d'indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. (In motivazione la Corte ha affermato che siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito dell'atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le ragioni dell'utilità dell'atto istruttorio). (Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA AVELLINO, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 19412/2019
Il mezzo di impugnazione proponibile dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell'ammenda, è l'appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di "simultaneus processus", con la medesima pronuncia impugnata sia stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio espresso dall'art. 580 cod. proc. pen., deve decidere sulla stessa unitamente a quella proposta dai coimputati. (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/07/2015).