Cass. pen. n. 33435 del 4 maggio 2006
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, c.p.p. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti.
Testo massima n. 2
Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati «propri funzionali» perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.
Testo massima n. 3
In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa regula iuris i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della perpetuatio jurisdictionis e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda).
Testo massima n. 4
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l'apporto del concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un'importanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della tipologia del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte.
Testo massima n. 5
La fattispecie di corruzione in atti giudiziari si caratterizza per essere diretta a un risultato e non è compatibile con l'interesse già soddisfatto su cui è modulato lo schema della corruzione susseguente, perché la disposizione normativa richiede che il fatto sia commesso «per favorire o danneggiare una parte» sicché resta fuori dall'area della tipicità la mera remunerazione di atti già compiuti. (La Corte precisa che la corruzione susseguente con riferimento ad un atto giudiziario rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria).