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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3444 del 19 marzo 1998

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3444 del 19 marzo 1998

Testo massima n. 1

La ipotesi di connessione di cui all’art. 12, lett. b ], c.p.p. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l’agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un’unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento volitivo ed intellettivo dell’agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Quest’ultimo quando agisce invece per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell’unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.

Testo massima n. 2

Nella struttura del delitto di corruzione, dato che fra l’illecito compenso e l’atto amministrativo «venduto» deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità e quindi una certa proporzione, l’atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell’illecito accordo, se non individuato ab origine deve essere almeno individuabile; va precisato peraltro che, poiché la individuazione ben può essere limitata al genere di atti da compiere, detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di danaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al genus previsto, giacché anche in tal caso la consegna di danaro al pubblico ufficiale deve ritenersi eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.

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