14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4125 del 16 luglio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare, i «gravi indizi di colpevolezza» possono essere legittimamente desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti durante le operazioni di intercettazione di comunicazione [ c.d. «brogliacci di ascolto» ], non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la trasmissione, da parte del pubblico ministero, dei verbali redatti a norma dell’art. 268 comma 1 c.p.p. e dell’art. 89 att. c.p.p., i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione, non attengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto [ con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati ], ma riguardano solo l’elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute, da considerarsi rilevante, ai fini della utilizzabilità, ex art. 271, comma 1, c.p.p., solo in sede probatoria e non in quella cautelare.
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Testo massima n. 2
Il criterio originario di attribuzione della competenza previsto dall’art. 12, lett. c ] c.p.p. non trova applicazione allorché per uno dei reati connessi, oggetto di giudizio in separato procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
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