Cass. pen. n. 1940 del 7 luglio 1993
Testo massima n. 1
L'art. 51 comma terzo bis c.p.p. che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle procure dei diversi capoluoghi (Direzioni distrettuali antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss. c.p.p.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss. c.p.p., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 primo comma c.p.p.
Testo massima n. 2
L'onere di munirsi della preventiva autorizzazione, quando prescritta, ad ottenere copia degli atti processuali grava anche sull'indagato o imputato, ancorché detenuto. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la circostanza che il detenuto non possa direttamente consultare gli atti del processo non lede il suo diritto di difesa personale e diretta, in quanto egli può chiedere e ottenere copia di tutti gli atti del processo che poi può consultare nello stato di detenzione).
Testo massima n. 3
Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre: 1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali; 2) del rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione; 3) l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facoltà non è necessariamente conseguente al deposito ed è subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.