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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1233 del 1 aprile 1977

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1233 del 1 aprile 1977

Testo massima n. 1

A differenza di quanto è previsto in ordine ai negozi e alle attività di contenuto patrimoniale, la rappresentanza per la tutela dei diritti di natura personale e personalissima — anche se ne derivi un indiretto riflesso economico — spetta al genitore o ai genitori che esercitano la potestà sul figlio minore, ai sensi del primo comma dell’art. 320 c.c., senza bisogno di alcuna autorizzazione del giudice tutelare, salvo che la legge riconosca specificamente nel minore la titolarità e la piena capacità per determinati atti, o che non vi siano altre particolari discipline [ ad es.: artt. 120, 125, 153 c.p. ], o che non si determinino situazioni di conflitto di interessi. Conseguentemente, il potere del genitore esercente la patria potestà di proseguire l’azione di disconoscimento della paternità, non avendo alcuna speciale disciplina, rientra in quello genericamente previsto dal primo comma dell’art. 320 c.c. e non richiede per il suo esercizio la previa autorizzazione del giudice tutelare. [ Nella specie, il presunto padre era deceduto dopo la proposizione dell’azione di disconoscimento, la quale era stata proseguita da suo cognato, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul proprio figlio minore, erede universale del de cuius ].

Testo massima n. 2

In tema di azioni di disconoscimento della legittimità della paternità o della maternità, avendo la legge conferito agli ascendenti e discendenti del primo titolare il potere di promuovere l’azione anche quando il legittimato in via primaria non abbia ritenuto di agire, non può non riconoscersi a detti componenti del nucleo familiare il più ristretto potere di proseguire l’azione iniziata dal primo titolare, che non abbia esaurito la potenzialità del suo completo svolgimento. In particolare, il legislatore ha previsto una legittimazione plurima, facendo riferimento generico agli ascendenti e ai discendenti, secondo il criterio della parentela dell’art. 74 c.c.: ciò preclude all’interprete di porre qualsiasi limitazione, richiamandosi ai gradi previsti dall’art. 76 c.c., oppure ad altre disposizioni concernenti la tutela di prevalenti interessi patrimoniali, per dare al discendente prossimo la forza di escludere quello remoto.

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