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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3882 del 30 giugno 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3882 del 30 giugno 1997

Testo massima n. 1

Il pubblico ministero non può mai richiedere al giudice di dichiararsi incompetente, poiché, ove egli ritenga tale incompetenza, deve trasmettere gli atti all’ufficio del P.M. presso il giudice competente. Pertanto, qualora egli si rivolga al giudice presso il quale esercita le sue funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto giudice si dichiari incompetente, posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità.

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