Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1054 del 30 aprile 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1054 del 30 aprile 1994

Testo massima n. 1

La dichiarazione di incompetenza del giudice del dibattimento, a seguito della quale, dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 23 primo comma c.p.p., intervenuta con sentenza 11 marzo 1993 n. 76 della Corte costituzionale, gli atti vanno trasmessi al P.M. presso il giudice competente, determina una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che i termini di durata massima della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data di emissione della misura cautelare, disposta in sostituzione di quella, divenuta inefficace, adottata da giudice incompetente.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze