Cass. pen. n. 20122 del 23 maggio 2002
Testo massima n. 1
Il tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell'art. 27 c.p.p., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali (nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche) le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.
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