14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 818 del 9 settembre 1991
Testo massima n. 1
La normativa di cui all’art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, riguarda specificamente le misure cautelari disposte da giudice che «si dichiara incompetente», contestualmente o successivamente all’adozione della stessa misura, sicché non è riferibile all’ipotesi di devoluzione del processo alla cognizione di altro giudice in forza di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario [ nella specie: la L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela ], che determina una mera successione soggettiva tra organi giurisdizionali, la quale influisce ed incide soltanto per il tempo che segue alla devoluzione dei procedimenti da un giudice all’altro, restando fermi e validi i provvedimenti adottati dal giudice originariamente competente a conoscere del procedimento oggetto della devoluzione.
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