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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11530 del 21 marzo 2002

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11530 del 21 marzo 2002

Testo massima n. 1

In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., la tardività dell’interrogatorio di garanzia dev’essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l’aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sè, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessità di reiterare l’interrogatorio della persona sottoposta a cautela.

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