14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 850 del 21 maggio 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
Alla stregua dell’art. 303 del nuovo codice di procedura penale il termine massimo della custodia cautelare ricomincia a decorrere
ex novo anche nel caso di rinvio del procedimento da un giudice all’altro con sentenza, ipotesi che, come già ritenuto sotto il vigore del codice abrogato [ art. 272 ], si verifica anche se il rinvio sia determinato da incompetenza.
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