Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 850 del 21 maggio 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 850 del 21 maggio 1993

Testo massima n. 1

Alla stregua dell’art. 303 del nuovo codice di procedura penale il termine massimo della custodia cautelare ricomincia a decorrere
ex novo anche nel caso di rinvio del procedimento da un giudice all’altro con sentenza, ipotesi che, come già ritenuto sotto il vigore del codice abrogato [ art. 272 ], si verifica anche se il rinvio sia determinato da incompetenza.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze