14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5386 del 18 novembre 1998
Testo massima n. 1
,In tema di emissione di provvedimenti cautelari, ciascun giudice, nell’assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è perciò abilitato a verificarne l’esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. Su tale valutazione, positiva o negativa che sia, non potrà mai essere precluso il sindacato del giudice dell’impugnazione, una volta che questi sia legittimamente investito del problema. Detto sindacato, qualora ricorra un caso di incompetenza per territorio, non può condurre a una pronuncia di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato, ma deve sostanziarsi in una sua conferma, sia pure sui generis, in cui la misura cautelare, mentre è confermata e resta integra sotto ogni altro profilo, viene dichiarata affetta da incompetenza, ove ne ricorrano gli estremi, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente
ex art. 27 c.p.p.
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