14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3218 del 25 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all’ultima parte del comma primo dell’art. 31 c.p.p. – obbligato all’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione – solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni. [ Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione ].
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Testo massima n. 2
L’ordinanza che eleva un conflitto di competenza, a prescindere dalla sua ammissibilità, non può assolutamente ritenersi emessa in contrasto con il sistema e, dunque, non può concretizzare l’ipotesi del provvedimento abnorme; al contrario deve ritenersi abnorme il diniego di investire la Corte di cassazione della denuncia di elevazione di un siffatto conflitto. [ Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione ].
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