Cass. pen. n. 3218 del 25 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 31 c.p.p. - obbligato all'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione - solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni. (Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione).
Testo massima n. 2
L'ordinanza che eleva un conflitto di competenza, a prescindere dalla sua ammissibilità, non può assolutamente ritenersi emessa in contrasto con il sistema e, dunque, non può concretizzare l'ipotesi del provvedimento abnorme; al contrario deve ritenersi abnorme il diniego di investire la Corte di cassazione della denuncia di elevazione di un siffatto conflitto. (Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione).