Cass. pen. n. 24961 del 8 luglio 2005
Testo massima n. 1
In considerazione della particolare natura del giudizio di legittimità, istituzionalmente destinato al controllo di legalità e non alla valutazione di merito del provvedimento impugnato, nei giudizi davanti alla corte di cassazione non ricorrono le condizioni di incompatibilità c.d. orizzontale previste dall'art. 34 o le altre gravi ragioni di convenienza previste dall'art. 36, lett. h), c.p.p., salva invece la possibilità che ricorra una situazione di incompatibilità cd. verticale, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, c.p.p., nel caso in cui un giudice della corte abbia precedentemente ricoperto un ruolo di giudice o di pubblico ministero nelle fasi di merito relative alla stessa res iudicanda. (Mass. redaz.).
Testo massima n. 2
In tema di incompatibilità del giudice ex 34 c.p.p., nel giudizio di cassazione non ricorrono le situazioni di incompatibilità o le altre ragioni di convenienza per l'astensione di cui all'art. 36 c.p.p., se non nel caso in cui un giudice della Corte abbia precedentemente ricoperto il ruolo di giudice o di P.M. nelle fasi di merito relative alla stessa regiudicanda, atteso che come attività pregiudicante ai fini della incompatibilità va intesa quella che implica una valutazione in merito sull'accusa e come sede pregiudicata quella giurisdizionale volta a decidere sul merito stesso dell'accusa o di una misura de libertate, mentre il giudizio di legittimità è destinato al controllo di legalità e non a valutazioni di merito.
Testo massima n. 3
Qualora, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., sia stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, la eventuale perdita di efficacia di detta ultima misura per ragioni processuali, quali previste dall'art. 302 o dall'art. 309, comma 10, c.p.p. (e non invece per intervenuta decorrenza del termine di durata massima), non comporta il venir meno anche dell'efficacia dell'altra misura precedentemente in atto. (Mass. redaz.).