Art. 34 – Codice di procedura penale – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [627 c.p.p.] o al giudizio per revisione [633, 636 c.p.p.].
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare [424 c.p.p.] o ha disposto il giudizio immediato [455 c.p.p.] o ha emesso decreto penale di condanna [460 c.p.p.] o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere [428 c.p.p.].
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 e 18 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria [347-357 c.p.p.] o ha prestato ufficio di difensore [96-108 c.p.p.], di procuratore speciale [76, 122, 336 c.p.p.], di curatore di una parte [77 c.p.p.] ovvero di testimone [196 c.p.p.], perito [221 c.p.p.], consulente tecnico [225 c.p.p.] o ha proposto denuncia [333 c.p.p.], querela [336 c.p.p.], istanza [341 c.p.p.] o richiesta [344 c.p.p.] o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere [343 c.p.p.] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5782/2019
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti è utilizzabile, come prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., a condizione che sia certa la sua effettuazione da parte di uno dei partecipanti o comunque legittimati ad assistere all'incontro, sicché, ove difetti la prova, incombente sulla pubblica accusa, in ordine alla sussistenza di detta condizione, la registrazione va qualificata come una intercettazione inutilizzabile, in quanto lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente tutelati e realizzata in violazione del divieto previsto dall'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/09/2019).
Cass. civ. n. 17404/2018
In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni.
Cass. civ. n. 15431/2018
È legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'art. 234 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 55231/2018
Costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attività captativa.
Cass. civ. n. 41385/2018
L'individuazione da parte della polizia giudiziaria dell'utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da "tracciare", rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la mera attività di individuazione dell'identità del singolo apparecchio telefonico mediante il monitoraggio di una utenza, non operando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato e costituendo unicamente il presupposto operativo di una successiva attività captativa di conversazioni, non necessita di un decreto autorizzativo, in quanto non lesiva di alcun principio costituzionale e sovranazionale e non assimilabile ad un mezzo di ricerca della prova).
Cass. civ. n. 29641/2018
Alla persona accompagnata presso gli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non spetta il diritto di ricevere le informazioni concernenti i diritti processuali, tra cui quello al silenzio e quello ad essere informata dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei carabinieri ai fini della identificazione che, sebbene non avesse ricevuto le informazioni indicate, sapeva di essere indagata).
Cass. civ. n. 49016/2017
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.
Cass. civ. n. 3397/2017
Costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti).
Cass. civ. n. 46368/2017
Non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato rispetto alla successiva celebrazione dell'incidente probatorio, posto che in quest'ultimo il giudice non compie alcuna attività decisoria di merito, ma esclusivamente di direzione dello stesso; né la relativa questione è, comunque, ammissibile in sede di legittimità ove non sia stata preceduta da istanza di ricusazione.
Cass. civ. n. 19044/2017
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.
Cass. civ. n. 44925/2017
È inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato.
Cass. civ. n. 49254/2016
Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.
Cass. civ. n. 27118/2015
I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 c.p.p., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).
Cass. civ. n. 15912/2015
In tema di prova documentale, l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art.234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l'art.238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.
Cass. civ. n. 10231/2015
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.
Cass. civ. n. 10075/2015
L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria).
Cass. civ. n. 6515/2015
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 2304/2015
È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell'affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l'art. 234 cod. proc. pen. consente l'acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 2301/2015
È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis, quarto comma, c.p., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e 340 c.p.p..
Cass. civ. n. 956/2015
Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.
Cass. civ. n. 47755/2014
Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve verificare se le fonti di prova sopraggiunte giustifichino la riapertura delle indagini, compiendo una valutazione diversa ed in nulla assimilabile rispetto a quella propria dei giudizi di impugnazione.
Cass. civ. n. 47259/2014
Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente, ma non é necessario che tale comunicazione contenga un invito espresso a interloquire rivolto all'interessato.
Cass. civ. n. 32843/2014
L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicchè non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in "executivis".
Cass. civ. n. 24919/2014
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione del giudice).
Cass. civ. n. 22965/2014
Non costituisce per il giudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti.
Cass. civ. n. 20022/2014
In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).
Cass. civ. n. 8442/2014
Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").
Cass. civ. n. 7035/2014
La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M..
Cass. civ. n. 42426/2013
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma astrattamente incidente sulla individuazione del giudice - persona fisica non è fatto idoneo a determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, dalla Corte di cassazione circa la competenza. (Nella specie è stata ritenuta legittima la decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza, investito in sede di rinvio della decisione di un reclamo avverso sanzione disciplinare inflitta a detenuto, prima dell'intervento additivo operato dalla n. 183 del 2 luglio 2013 della Corte Costituzionale sulla portata degli articoli 34, comma primo e 623, comma primo lettera a cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 18818/2013
L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.