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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 706 del 15 maggio 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 706 del 15 maggio 1997

Testo massima n. 1

Il giudice membro del collegio per i reati ministeriali che ha partecipato alla deliberazione e redazione della relazione, anche da lui sottoscritta, con la quale il tribunale, ai sensi dell’art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, ha investito il Parlamento con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un ministro, non si trova in una situazione di incompatibilità analoga a quelle disciplinate dall’art. 34 c.p.p. ai fini della partecipazione all’udienza preliminare successiva al rilascio dell’autorizzazione. In primo luogo infatti il legislatore ha consapevolmente attribuito al tribunale per i reati ministeriali una natura ibrida assegnandogli sia compiti di indagini che di giudizio, e di tale consapevole discrezionalità il giudice di legittimità delle leggi dovrebbe tenere sempre conto; in secondo luogo la richiesta di autorizzazione e a procedere si pone esclusivamente come alternativa procedurale alla decisione di archiviazione, alla quale il tribunale può ricorrere esclusivamente, a fronte di notizie palesemente prive di fondamento, e non implica perciò una valutazione nel merito delle accuse. È quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale volta a far rilevare l’omessa indicazione dell’ipotesi in esame tra le cause di incompatibilità previste dal codice.

Testo massima n. 2

In tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro [ indipendentemente dall’uso nel dispositivo dell’ordinanza del termine «rigetto» o «inammissibilità» ], che l’ordinanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato de plano e non è necessario ricorrere alla procedura camerale. La situazione non muta quando preliminarmente alla decisione sull’ammissibilità, sia stata posta una questione di legittimità costituzionale ritenuta anch’essa manifestamente infondata. Infatti il procedimento incidentale in cui si inserisce l’eccezione viene a rappresentare un momento del procedimento principale – che nel caso di specie è quello della ricusazione del giudice – del quale segue necessariamente le forme.

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