Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4746 del 1 marzo 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4746 del 1 marzo 1995

Testo massima n. 1

In tema di astensione e ricusazione del giudice, l’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioè di valutazione non «formale» ma «contenutistica» sulla medesima regiudicanda; ne deriva che l’identità dell’oggetto del giudizio non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formale oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico.

Testo massima n. 2

La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all’inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l’esistenza in vita dell’imputato. [ Fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di querela ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze