14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4746 del 1 marzo 1995
Testo massima n. 1
In tema di astensione e ricusazione del giudice, l’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioè di valutazione non «formale» ma «contenutistica» sulla medesima regiudicanda; ne deriva che l’identità dell’oggetto del giudizio non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formale oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico.
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Testo massima n. 2
La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all’inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l’esistenza in vita dell’imputato. [ Fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di querela ].
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