Cass. pen. n. 3853 del 24 gennaio 2003

Testo massima n. 1


L'illegittimità del provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione, erroneamente adottato dal Presidente della Corte d'appello o del tribunale, non essendo direttamente sanzionabile nell'ambito della procedura di astensione, deve essere equiparato ad un fatto nuovo che, a norma dell'art. 38 c.p.p., abilita la parte a proporre autonoma dichiarazione di ricusazione.

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