Cass. pen. n. 4452 del 5 marzo 1998
Testo massima n. 1
In tema di astensione, l'«interesse nel procedimento», cui fa riferimento l'art. 36, comma primo, lett. a), c.p.p., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con suoi personali interessi. (Fattispecie nella quale era stata denunciata la violazione del dovere di astensione sotto il profilo dell'interesse nel procedimento avendo il giudice, chiamato a giudicare di un appello cautelare, partecipato in precedenza al giudizio di riesame vertente sulla medesima misura).