Cass. pen. n. 5293 del 6 novembre 1996
Testo massima n. 1
Al fine di valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione nell'ipotesi in cui la causa di essa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, si deve avere riguardo all'udienza che si svolge dinanzi al giudice ricusato, e non già a quella relativa a procedimento incidentale radicatosi dinanzi a un giudice diverso. (Fattispecie relativa a ricusazione di presidente di tribunale militare, la causa della quale era divenuta nota nel corso di udienza svoltasi, in precedente procedura di ricusazione, dinanzi alla corte militare d'appello. In riferimento ad essa, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di tre giorni di cui alla prima parte dell'art. 38, comma secondo, c.p.p., e non quello di cui alla seconda parte dello stesso articolo).
Testo massima n. 2
Di fronte a un'ordinanza emessa in tema di ricusazione, che disattende l'eccezione di inammissibilità della relativa dichiarazione per inosservanza del termine previsto dall'art. 38 c.p.p. e decide nel merito rigettando l'istanza proposta, la parte che si oppone al mutamento del giudice ha interesse, in sede di impugnazione, a far valere l'eccezione disattesa, per l'ipotesi che il giudice dell'impugnazione accolga il ricorso proposto dalle altre parti e coinvolgente il merito della decisione assunta. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilità era stata formulata dall'imputato e la S.C. ha ritenuto che il suo interesse, in sede di ricorso per cassazione, ad ottenere una preventiva decisione di inammissibilità, pur a fronte del rigetto nel merito della dichiarazione di ricusazione, fosse concreto e attuale, in quanto non mirante esclusivamente all'esattezza teorica della decisione, ma al fine di evitare il formarsi del giudicato sull'eccezione di rito disattesa, e il conseguente pregiudizio che gliene sarebbe potuto derivare dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dalle altre parti processuali sul merito della ricusazione stessa).
Testo massima n. 3
Il rigetto del ricorso per cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione comporta la condanna del ricorrente alle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.
Testo massima n. 4
L'accoglimento del ricorso per cassazione avverso un provvedimento di rigetto di dichiarazione di ricusazione comporta l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio al quale la ricusazione si riferisce, ivi compresa l'eventuale sentenza che sia stata emessa dal giudice ricusato.
Testo massima n. 5
L'incertezza sul dies a quo relativo al termine per proporre dichiarazione di ricusazione non può costituire motivo di decadenza della facoltà di presentarla, date la natura eccezionale delle norme che prevedono termini decadenziali e l'impossibilità di una loro interpretazione estensiva. (Fattispecie relativa a situazione, in cui la conoscenza della causa di ricusazione, sicura il 3 luglio 1996, era stata preceduta da una zona grigia, nella quale era solo ipotizzabile, ma non provato, che quella causa fosse divenuta nota alla parte. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto tempestiva la ricusazione proposta il 5 luglio 1996).