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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9047 del 15 luglio 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9047 del 15 luglio 1999

Testo massima n. 1

In tema di giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari [ e raccolte anche, eventualmente, mediante rogatoria all’estero ] da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado [ celebratosi anteriormente alle modifiche apportate all’art. 513 c.p.p. dalla legge 7 agosto 1997 n. 267 ] non possono essere utilizzate ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l’affermazione della responsabilità dell’imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 6 della suddetta legge, la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiano, ovvero si avvalgano della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l’attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. [ Nell’enunciare il principio sopra esposto, la Suprema Corte ha anche precisato che la difficoltà di ascoltare, entro i tempi previsti per la conclusione del processo, il soggetto già sentito con rogatoria internazionale, non costituisce una impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi degli artt. 512 e 513 comma 2 c.p.p. ].

Testo massima n. 2

In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all’apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull’iter di acquisizione della prova, dall’altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. [ Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall’imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia ].

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