Cass. pen. n. 13663 del 25 marzo 2003

Testo massima n. 1


La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, c.p.p.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.

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