Cass. pen. n. 1380 del 19 marzo 1991

Testo massima n. 1


In tema di ricusazione, il disposto dell'art. 38, comma quarto, nuovo c.p.p. (così come, del resto, quello dell'art. 65, comma secondo, c.p.p. abrogato) deve essere interpretato nel senso che mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell'interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato, il difensore può fungere solo da nuncius, ossia presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.

Testo massima n. 2


La ritualità formale dell'istanza di ricusazione può essere verificata dal giudice cui è presentata, prima di dar corso al relativo procedimento incidentale, analogamente a quanto avviene per le doglianze contro i provvedimenti giurisdizionali le quali, per essere ammissibili, debbono esprimersi con i mezzi di impugnazione tassativamente indicati, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.

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