Cass. pen. n. 3123 del 28 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione «senza ritardo» a norma dell'art. 41, comma primo, c.p.p.
Testo massima n. 2
In tema di ricusazione, poiché il deposito di copia della relativa dichiarazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato è prescritto ai fini della ritualità del procedimento, la sua omissione costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.