Cass. pen. n. 255 del 1 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Il termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione, di cui al primo comma dell'art. 491 c.p.p., richiamato dall'art. 38 dello stesso codice, spira con la decisione delle questioni ivi previste e comprende anche il tempo in cui il pubblico ministero formula le sue conclusioni sulle questioni stesse.