Cass. pen. n. 3771 del 2 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Ai fini della tempestività della presentazione della dichiarazione di ricusazione, basata sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., il dies a quo del termine previsto dalla legge decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, mentre è irrilevante la data del deposito della sentenza e a fortiori qualsiasi altra forma di conoscenza effettiva precedente alla pubblicazione, atteso che, secondo quanto disposto dall'art. 136 della Costituzione, la sentenza della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge esplica effetti nell'ordinamento giuridico solo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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