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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9678 del 3 marzo 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9678 del 3 marzo 2003

Testo massima n. 1

In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura de plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un fumus boni juris che ne giustifichi il passaggio all’esame del merito, l’adozione della procedura prevista dall’art. 127 c.p.p.

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