14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9678 del 3 marzo 2003
Posted at 15:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura de plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un fumus boni juris che ne giustifichi il passaggio all’esame del merito, l’adozione della procedura prevista dall’art. 127 c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]