14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1280 del 8 maggio 1998
Posted at 15:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento camerale per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, atto che ha natura personalissima che la parte deve presentare direttamente o a mezzo procuratore speciale, legittimata a partecipare è solo la parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione, restandone estranee le altre parti private. [ Fattispecie in cui è stato escluso che, oltre all’imputato ricusante, dovessero partecipare all’udienza camerale anche le parti civili ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]