Cass. pen. n. 5189 del 4 maggio 1994

Testo massima n. 1


Alla sostituzione del giudice, la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, può provvedersi delegando un vice pretore onorario della stessa sede giudiziaria il quale, in quanto legittimato alla supplenza, deve considerarsi magistrato del medesimo ufficio.

Testo massima n. 2


La nullità comminata dell'art. 497, comma 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.p.p.

Testo massima n. 3


Qualora venga assunta come testimone persona risultata successivamente imputata in procedimento connesso, le dichiarazioni della stessa, pur inutilizzabili come deposizione testimoniale per il combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lett. a) e 191, c.p.p., possono essere valutate quali dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p., a nulla rilevando la mancata assistenza all'esame di un difensore, in quanto trattasi di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui osservanza gli imputati, che hanno con l'impugnazione dedotto la violazione del citato art. 197 c.p.p., non hanno alcun interesse.

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