14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9362 del 4 settembre 1992
Posted at 20:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è configurabile anche nel caso in cui il ritardo superiore ai trenta giorni nel compiere l’atto ovvero nel rispondere per esporre le ragioni del ritardo non possa assolutamente produrre danno alcuno. [ La Cassazione ha evidenziato la inapplicabilità del cosiddetto principio di necessaria offensività, invocato a sostegno dell’asserita non configurabilità del reato nell’ipotesi suesposta, non trovando esso inequivoca formulazione nel codice penale ].
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