Cass. pen. n. 9362 del 4 settembre 1992
Testo massima n. 1
Il reato di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p. è configurabile anche nel caso in cui il ritardo superiore ai trenta giorni nel compiere l'atto ovvero nel rispondere per esporre le ragioni del ritardo non possa assolutamente produrre danno alcuno. (La Cassazione ha evidenziato la inapplicabilità del cosiddetto principio di necessaria offensività, invocato a sostegno dell'asserita non configurabilità del reato nell'ipotesi suesposta, non trovando esso inequivoca formulazione nel codice penale).